| Art. 1 Costituzione |
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È costituita ai sensi dell'art. 36 ss. Codice Civile e dell'art.
1 ss. Legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
l'associazione di promozione sociale denominata "Levi-Montalcini". Simbolo della Associazione e contrassegno delle sue attività è un triangolo intersecato da una freccia recante in basso la scritta "il futuro ai giovani". L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'Associazione inoltre non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione ha sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 10. Potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero "centri di orientamento", "laboratori", "centri di ricerca", uffici e/o delegazioni, comunque denominate, utili in via accessoria e/o strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione e alle attività di promozione, di sviluppo e di incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali necessarie al supporto dell'Associazione stessa. |
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| Art. 2 Attività istituzionali |
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Gli obiettivi dell'Associazione Levi-Montalcini, attraverso una specifica
e distinta azione svolta con autonomia di gestione e di patrimonio, sviluppano
una linea di continuità con l'esperienza della Fondazione
Rita Levi-Montalcini, che assicura all'Associazione
stessa il proprio patrocinio.
L'Associazione:
In tale contesto l'Associazione
attuerà tutte quelle iniziative di studio, formazione, ricerca
e diffusione del sapere, in particolare di quello scientifico, che possano,
direttamente od indirettamente, supportare il progresso della comunità
scientifica e culturale del Paese, complessivamente intesa. |
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| Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse |
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Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
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| Art. 4 Associati ed Amici dell'Associazione |
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Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
e coloro che saranno nominati tali con delibera adottata con la maggioranza
di due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo. La delibera è
inappellabile. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo che può prevedere quote minime diverse per varie categorie di associati. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono Amici dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Amici dell'Albo d'Oro coloro che facciano donazioni all'Associazione vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiale e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima nonché coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione. |
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| Art. 5 Prestazione degli associati |
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L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. |
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Recesso ed esclusione |
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L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per
iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
In ogni caso l'esclusione
diviene efficace dopo la ratifica della deliberazione del Consiglio Direttivo
da parte della prima assemblea utile dopo l'emissione della predetta delibera. |
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Risorse economiche |
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L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
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| Art. 8 Esercizio finanziario |
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L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. L'Associazione deve reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle proprie attività istituzionali. |
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| Art. 9 Organi |
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Sono organi
dell'Associazione:
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| Art. 10 Assemblea |
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L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che sono in regola
con l'iscrizione e con i relativi pagamenti; essa è ordinaria o
straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta
l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
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| Art. 11 Convocazione e quorum |
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L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione dell'Assemblea
avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di
necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre
giorni prima della data fissata. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. |
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Consiglio Direttivo |
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L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito
da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri, tra cui
il Presidente, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo la Senatrice Prof.ssa Rita Levi-Montalcini. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. |
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Compiti del Consiglio Direttivo |
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Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché
per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto. Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati e Commissioni interni determinandone compiti, funzioni, durata e numero di componenti. |
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Presidente |
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Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri
di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale
e promozionale dell'Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio. |
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Presidente Onorario |
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Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione,
scegliendolo tra personalità di alto valore scientifico e di specchiata
professionalità ed umanità. È primo Presidente Onorario a vita dell'Associazione la Senatrice Prof.ssa Rita Levi-Montalcini. |
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Segretario |
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| Il Segretario,
scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo, viene
nominato dall'Assemblea; esso collabora con il Presidente nell'esercizio
delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite
dagli organi direttivi. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare un Segretario Organizzativo determinandone natura e compiti. |
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Revisore dei Conti |
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L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone iscritte nel Registro dei
Revisori Contabili, un Revisore dei Conti che dura in carica per tre anni.
Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi
dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere
sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo. Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. |
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Clausola arbitrale |
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Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti
la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite
ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna
parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai
due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina
dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Torino. |
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Scioglimento |
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In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione
per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale. |
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Rinvio |
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Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di
legge vigenti in materia. |
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Norma transitoria |
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Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare
nella composizione determinata in atto costitutivo. |
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