ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI




Istituzione 
Organi 
Responsabile economico
Orientatori 
Gestione economica 
Responsabile Regionale 
Responsabile Provinciale
Gratuità delle cariche 
Chiusura
 




PREMESSO
a) che l'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, può istituire sia in Italia che all'estero centri di orientamento e uffici e/o delegazioni;
b) che obiettivo dei centri di orientamento è quello di aiutare i giovani ad individuare il settore lavorativo verso cui sono maggiormente portati;
c) che ciascun centro di orientamento, ancorché finanziariamente autonomo, sarà comunque soggetto alle direttive ed al controllo dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI;

tutto ciò premesso si emana il presente regolamento per i centri di orientamento dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI:

 
art. 1) 
Istituzione dei centri di orientamento

      I centri di orientamento sono istituiti su iniziativa di almeno 4 (quattro) cittadini dotati di indubbia moralità e rispettabilità che dovranno presentare la propria proposta, corredata da idonea documentazione, al Consiglio Direttivo.
La proposta deve obbligatoriamente contenere:
•  l'indicazione dei nominativi di non meno di 4 (quattro) associati che costituiranno il nucleo dei volontari che garantirà il funzionamento del costituendo centro;
•  le liberalità e/o i contributi da versare all'Associazione, destinati alla istituzione del centro di orientamento, in misura atta a garantire una dotazione patrimoniale iniziale non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
•  l'indicazione del luogo ove dovrebbe essere ubicato il centro di orientamento.
      Il Consiglio Direttivo procederà quindi all'approvazione del nuovo centro di orientamento, deliberando con le maggioranze previste dall'art.12 dello Statuto.
      In seguito all'apertura del centro di orientamento, l'ASSOCIAZIONE LEVI -MONTALCINI consegnerà allo stesso una targa identificativa da affiggere all'esterno del centro di orientamento stesso e tutto il materiale istituzionale. Tutta la corrispondenza in uscita dal centro di orientamento deve essere predisposta su carta intestata con il logo dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI integrato dai dati identificativi del centro di orientamento.
      Entro 3 (tre) mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'istituzione di un nuovo centro di orientamento, questo deve incominciare ad operare a pena di decadenza.


art. 2) 
Organi del centro di orientamento

      Organi di ciascun centro di orientamento sono:
• il responsabile economico;
• almeno 3 (tre) orientatori.


art. 3) 
Responsabile economico del centro di orientamento

      Il responsabile economico del centro di orientamento è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni con scadenza il 1° settembre, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.
      Il responsabile economico del centro di orientamento nominato in sede di istituzione dello stesso resta in carica fino al 1° settembre del terzo anno successivo alla nomina.
      Il responsabile economico provvede ad indirizzare l'attività economica del centro di orientamento sia in fase di avvio che in fase operativa operando in qualità di delegato dell'Associazione. Per l'accettazione di contributi non superiori alla somma stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e non elargiti da Regioni, da Province o Comuni, il responsabile economico deve ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o di un Consigliere a ciò delegato.
      Un eventuale c/c bancario da aprirsi nel luogo sede del centro di orientamento, deve essere aperto da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato ed al responsabile economico verranno attribuite deleghe di sportello.
Compiti del responsabile economico sono:

perseguire lo scopo dell’ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze locali;
fornire la più ampia collaborazione agli Organi dell’Associazione, a supporto del miglior espletamento dell’attività;
rendere nota la presenza e l’attività dell’ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI nell’ambito del Comune e della zona in cui opera;
provvedere al reperimento dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo istituzionale;
coordinare l’attività economica del centro di orientamento, in linea con quanto disposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;

ricercare sinergie con le Istituzioni Private presenti nella zona e con il Comune di appartenenza;

quantificare all'Associazione le somme da erogare a sostegno di giovani, così come già valutati dagli orientatori, in base alla disponibilità di fondi del centro di orientamento;

sensibilizzare il giovane che ha ricevuto un aiuto economico dall'Associazione, a provvedere al reperimento dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo istituzionale ed a versare all'Associazione, se le sue condizioni economiche in futuro lo permetteranno, un contributo in modo che altri giovani possano essere aiutati;

concordare con l'Associazione le attività, specie quelle collaterali non strettamente correlate all'orientamento;

far pervenire all'Associazione, entro il 15 luglio di ogni anno, la relazione sulle attività svolte nell'anno scolastico testè terminato;

comunicare tempestivamente all'Associazione qualsivoglia acquisizione di beni e concordarne preventivamente qualsiasi dismissione;

far pervenire mensilmente all'Associazione tutti i giustificativi di spesa esplicandone la natura.

Sono cause di decadenza d'ufficio dalla carica il compimento da parte del responsabile economico di:

malversazioni

pagamenti indebiti o eccedenti il limite;

violazioni del presente regolamento;

ogni altro atto che possa comunque danneggiare il buon nome dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI o dei suoi Consiglieri.

      Il responsabile economico può dimettersi in ogni tempo dall'incarico tramite comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.


art. 4) 
Orientatori
      Ciascun centro di orientamento deve avere un numero minimo di 3 (tre) orientatori scelti tra gli associati che, per la loro attività in essere o passata, risultino particolarmente idonei ad aiutare i giovani secondo gli intendimenti degli scopi istituzionali.
      Il responsabile economico non può rivestire la carica di orientatore.
      Il Consiglio Direttivo provvede, in sede di istituzione del centro di orientamento, alla nomina dei primi tre orientatori.
      Gli orientatori rimangono in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.
      Alla sostituzione degli orientatori cessati dalla carica provvedono quelli rimasti in carica, salvo ratifica del Consiglio Direttivo stesso.
Compiti degli orientatori, rispettando gli indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo, sono:

concertare e predisporre con il responsabile economico i programmi del centro di orientamento;

valutare le necessità e le capacità dei giovani bisognosi di aiuto;
partecipare alle riunioni collegiali nelle quali verranno deliberati gli aiuti ad personam;

comunicare al responsabile del centro di orientamento i nominativi dei potenziali fruitori degli aiuti.


art. 5) 
Gestione economica del centro di orientamento
      Le spese annuali di ciascun centro di orientamento non potranno superare l'ammontare stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, comunque, il 70% (settantapercento) delle risorse reperite dal centro stesso nel corso dell'anno.
      Eventuali spese eccedenti il limite sopra indicato dovranno ottenere il preventivo consenso da parte del Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere trasferito all’ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, con le modalità e nella misura che il Consiglio Direttivo reputerà idonee, parte dell’avanzo effettivo di gestione dell'anno precedente; tali somme vengono versate all’Associazione a titolo di rifusione delle spese sostenute annualmente in nome e per conto dei centri di orientamento; esse non sono dovute esclusivamente per l'anno di istituzione del centro di orientamento ovvero a seguito di specifica esenzione sancita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

art. 6) 
Responsabile Regionale

      Il responsabile regionale è eletto dai responsabili economici dei centri di orientamento che sono situati nella Regione tra i responsabili economici candidatisi a ricoprire tale carica.
      Hanno diritto di partecipare alla votazione esclusivamente i responsabili economici presenti; non è ammesso il voto per delega.
      E' nominato responsabile regionale chi ottiene la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevarrà il candidato più anziano.
      Il responsabile regionale rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto.
      Le riunioni per la nomina del responsabile regionale si tengono entro i primi 15 (quindici) giorni di ottobre e devono essere convocate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dal responsabile regionale in carica, l'esito della votazione deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
      La prima riunione dei responsabili economici dei centri di orientamento viene convocata su impulso del Consiglio Direttivo presso un centro di orientamento situato nella Regione.
Sono compiti del responsabile regionale:

ricercare le sinergie con la Regione ;

reperire fondi presso l'Ente sopra indicato, in nome e per conto dell'Associazione, da destinare a sostegno delle attività dei centri di orientamento presenti nella Regione;

redigere annualmente una relazione illustrativa del suo operato ed inviarla ai responsabili dei centri di orientamento ed al Consiglio Direttivo entro il 15 luglio di ciascun anno. Il mancato invio della relazione in parola entro il termine previsto comporterà la non rieleggibilità del responsabile regionale.

      Le somme stanziate dalla Regione a favore dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI devono essere distribuite in parti uguali tra i centri di orientamento presenti nella Regione di appartenenza, previa detrazione delle spese sostenute dal responsabile regionale.
      Il responsabile regionale decade automaticamente dall'incarico qualora, per qualsiasi motivo non ricopra più la carica di responsabile economico di un centro di orientamento.
      Il responsabile regionale può dimettersi in ogni tempo dall'incarico tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.


art. 7) 
Responsabile Provinciale

      Il responsabile provinciale è eletto dai responsabili economici dei centri di orientamento che sono situati nella provincia tra i responsabili economici candidatisi a ricoprire tale carica.
      Hanno diritto di partecipare alla votazione esclusivamente i responsabili economici presenti; non è ammesso il voto per delega.
      E' nominato responsabile provinciale chi ottiene ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevarrà il candidato più anziano.
      Il responsabile provinciale rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto.
      Le riunioni per la nomina del responsabile provinciale si tengono entro i primi 15 (quindici) giorni di ottobre e devono essere convocate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dal responsabile provinciale in carica, l'esito della votazione deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
      La prima riunione dei responsabili economici dei centri di orientamento viene convocata su impulso del Consiglio Direttivo presso un centro di orientamento situato nella Provincia.
Sono compiti del responsabile provinciale:

ricercare delle sinergie con la Provincia ;

reperire fondi presso l'Ente sopra indicato, in nome e per conto dell'Associazione, da destinare a sostegno delle attività dei centri di orientamento presenti nella Provincia;

redigere annualmente una relazione illustrativa del suo operato ed inviarla ai responsabili dei centri di orientamento ed al Consiglio Direttivo entro il 15 luglio di ciascun anno. Il mancato invio della relazione in parola entro il termine previsto comporterà la non rieleggibilità del responsabile provinciale.

      Le somme stanziate dalla Provincia a favore dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI devono essere distribuite in parti uguali tra i centri di orientamento presenti nella Provincia di appartenenza, previa detrazione delle spese sostenute dal responsabile provinciale.
      Il responsabile provinciale decade automaticamente dall'incarico qualora, per qualsiasi motivo non ricopra più la carica di responsabile economico di un centro di orientamento.
      Il responsabile provinciale può dimettersi in ogni tempo dall'incarico tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.


art. 8) 
Gratuità delle cariche
     Le cariche previste dal presente regolamento non danno diritto a compenso.
     Le spese sostenute dai responsabili regionali, dai responsabili provinciali, dai responsabili economici dei centri di orientamento e dagli orientatori nell’ambito dell’espletamento dell’attività inerente al proprio compito, sono rimborsabili solo dietro presentazione di idonea documentazione e nell'ambito del budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

art. 9) 
Chiusura del centro di orientamento

      Il Consiglio Direttivo può deliberare in ogni tempo di procedere alla chiusura di un centro di orientamento.
Costituiscono espresse cause di chiusura di un centro di orientamento:
•  la vacatio dalla carica del responsabile economico del centro di orientamento per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
•  la riduzione degli orientatori ad un numero inferiore a 3 (tre) per un periodo superiore a 6 (sei) mesi.
      Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel deliberare la chiusura di un centro di orientamento, provvede altresì alla destinazione dei beni costituenti il patrimonio dello stesso.

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